Avv. Sergio Armaroli

Quando si parla di separazione di fatto, si fa riferimento a una interruzione effettiva della vita matrimoniale da parte di un coniuge o di tutti e due, che comporta anche il venir meno del contributo del coniuge o dei coniugi alla vita psicologica e morale della famiglia. Essa si concretizza anche senza un provvedimento specifico da parte del giudice: i coniugi, quindi, non devono essere autorizzati a vivere in maniera separa. Proprio questo è il discrimine tra la separazione di fatto e la separazione legale: nel secondo caso non si può fare a meno di un vaglio da parte dell’autorità giudiziaria, attraverso cui le parti possono sapere quali sono le condizioni da rispettare, sia nel caso di una separazione consensuale (per cui è sufficiente un decreto di omologazione degli accordi che i partner hanno già raggiunto), sia nel caso di una separazione giudiziale (per cui c’è bisogno di una sentenza vera e propria).

Cosa succede se si va via di casa

In seguito a una separazione di fatto, uno dei due coniugi potrebbe andare via di casa: questo tipo di comportamento non può essere sanzionato da nessun provvedimento di natura giudiziaria, ma in realtà l’abbandono del tetto coniugale (cioè l’allontanamento dalla casa familiare) potrebbe rappresentare un motivo di addebito (e lo stesso dicasi per l’instaurazione di una relazione sentimentale al di fuori del matrimonio), innescando conseguenze specifiche dal punto di vista giuridico. Se uno dei due coniugi decide di trasferirsi, in effetti, una circostanza del genere si può configurare addirittura come una violazione degli obblighi di assistenza morale che il matrimonio comporta. D’altro canto, si potrebbe concretizzare una violazione del dovere di fedeltà se un coniuge non separato legalmente ma solo di fatto avvia un rapporto affettivo con una persona diversa dal coniuge.

Cosa succede se ci sono dei figli

Il ricorso a un bravo avvocato a Bologna come Sergio Armaroli per ottenere una consulenza attendibile si rivela indispensabile soprattutto nel caso in cui la separazione di fatto coinvolga un nucleo familiare in cui sono presenti dei figli. Come ci si deve comportare in questo caso? Prima di tutto, una eventuale interruzione della convivenza deve essere comunicata in modo ufficiale, inviando all’altro coniuge una raccomandata con ricevuta di ritorno attraverso la quale viene esplicitata l’intenzione di andare via di casa, con la segnalazione delle ragioni che hanno portato alla crisi del matrimonio.

La scelta di abbandonare il tetto coniugale potrebbe essere originata, per esempio, da una continua litigiosità tra le parti, oppure da una evidente assenza di compatibilità dal punto di vista caratteriale, o ancora dalla mancanza di un comune progetto di vita. Tale comunicazione deve includere anche un recapito a cui si possa risultare reperibili per soddisfare le esigenze dei figli, con l’indicazione del nuovo indirizzo. Adottando questa accortezza, il coniuge che se ne va di casa può essere certo di non vedersi attribuire la colpa della crisi matrimoniale nel caso in cui in seguito si dovesse procedere con una separazione legale. La colpa scaturirebbe proprio dalla decisione di aver lasciato il tetto coniugale in assenza di giustificato motivo: la conseguenza più rischiosa sarebbe la perdita del diritto a beneficiare di un eventuale assegno di mantenimento previsto.

Il mantenimento dell’altro

Ogni avvocato a Bologna consiglia, in un contesto di separazione di fatto, di non far mai venire meno il contributo economico necessario per il mantenimento del coniuge meno forte dal punto di vista finanziario, sempre a condizione che questi non disponga di mezzi di sussistenza propri. Un totale disinteresse in questo ambito potrebbe venire considerato come una violazione dell’obbligo di assistenza materiale che il matrimonio comporta. Non è superfluo aggiungere che ogni genitore, in presenza dei figli, ha il dovere sia giuridico che morale di garantire il loro mantenimento, al di là della crisi matrimoniale e del trasferimento di uno dei due coniugi.

In sintesi, la separazione di fatto è una realtà che non è prevista dal Codice Civile, e che quindi non è disciplinata civilmente, come avviene – invece – per la separazione legale. Essa, pertanto, non genera alcun tipo di effetto giuridico e non può essere considerata come un presupposto valido per quel che concerne la decorrenza dei termini in relazione a una richiesta di divorzio. I partner coinvolti in una separazione di fatto non sono legittimati a chiedere che il vincolo matrimoniale venga sciolto, anche se tale separazione dura per sei mesi o per un anno in maniera ininterrotta.