La Gestione Patrimoniale: la figura del Consulente patrimoniale

Quando sentiamo parlare di gestione patrimoniale, in realtà, altro non è che una forma di mandato per l’amministrazione del patrimonio. In sintesi, un risparmiatore si rivolge ad un professionista che si occupa di investimenti.

Coloro che si occupano della gestione dei fondi da investire sono dei soggetti autorizzati e iscritti in un apposito albo nazionale.

Per tali ragioni, si comprende bene che la scelta del consulente finanziario cui rivolgersi per la gestione degli asset finanziari è molto importante, e va operata con oculatezza del risparmiatore.

Nell’ambito della consulenza finanziaria una nuova branca è quella della consulenza patrimoniale fiduciaria.

Per consulente patrimoniale si intende un tipo di professionista specializzato nella gestione del patrimonio finanziario. Questa figura, quindi, si occuperà di alcuni aspetti legati alla vita del cliente ed al suo nucleo familiare, fornendo utili consigli in tema di pianificazione pensionistica, tutela assicurativa personale e familiare, pianificazione dei risparmi e di gestione delle entrate e delle uscite. Dopo aver compreso le abitudini di risparmio, gli obiettivi, i desideri, e la situazione patrimoniale generale del cliente, il consulente patrimoniale andrà ad analizzare un adeguato documento di pianificazione finanziaria.

Il Consulente Abilitato all’offerta fuori sede

Questa figura professionale, prima chiamato promotore finanziario, è stata introdotta nel nostro ordinamento giuridico grazie all’art 5 della L. 1/1992.

Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede è quindi, solitamente, un agente o mandatario che opera per conto di intermediari finanziari e banche al fine di promuovere e collocare servizi di investimento al pubblico dei risparmiatori, prestando, altresì, servizi di consulenza finanziaria.

L’oggetto della consulenza offerta dal professionista riguarda il patrimonio depositato presso l’intermediario con il quale collabora.

Riguardo l’aspetto retributivo, questo professionista riceve una provvigione corrispondente al numero ed alla qualità dei servizi finanziari venduti ai clienti dello stesso intermediario ove svolge l’attività professionale.

L’ex promotore finanziario è, peraltro, incompatibile per legge con l’iscrizione all’albo dei professionisti.

Il Consulente Fiduciario Autonomo

Questa professionalità offre un servizio di consulenza diretto nei confronti del cliente.

In questo caso, è il risparmiatore che decide di rivolgersi al Consulente fiduciario, instaurando con questi un rapporto di “fiducia” ed un legame che va al di là della semplice gestione del patrimonio finanziario.

La disciplina normativa nel Testo Unico della Finanza (D.Lgs. n. 58 del 1998), che considera la relativa attività come una professione a contenuto intellettuale e non commerciale.

Il beneficiario della prestazione è direttamente il cliente, anche perché è con quest’ultimo che il professionista instaura il rapporto contrattuale.

La consulenza offerta ha ad oggetto il patrimonio del cliente, senza considerare gli intermediari di cui si avvale il risparmiatore. Di conseguenza, il corrispettivo della prestazione viene erogato dal cliente, a fronte della parcella emessa dal Consulente.

La legge, differentemente da quanto accade per la figura di ex promotore finanziario, non dispone alcuna incompatibilità con l’iscrizione all’Albo dei Dottori commercialisti e di Esperti Contabili da parte del Consulente finanziario autonomo.

Al fine di garantire l’indipendenza effettiva della menzionata figura professionale, la legge dispone che questi non possa intrattenere alcun rapporto patrimoniale o professionale con Intermediari, società da loro controllate e con azionisti di tali società controllate da Intermediari.

Infine, un ultimo requisito richiesto dalla legge è quello per cui il Consulente Fiduciario autonomo deve fornire un programma specifico dei servizi resi, oltre che indicare le procedure per gli adempimenti normativi previsti.

La differenza tra un Consulente Fiduciario Autonomo ed un Consulente Abilitato all’Offerta Fuori Sede

Queste due professionalità si differenziano, principalmente, nell’ambito della gestione patrimoniale, per il c.d. Conflitto di Interessi.

Tale condizione si verifica quando un cliente conferisce un potere decisionale. sul patrimonio personale, ad un soggetto che ha un interesse diretto e/o professionale a che si compiano determinate scelte.

Dopo aver analizzato le principali caratteristiche delle due professioni indicate ne discende che, l’unico professionista che opera in una situazione di “assenza di conflitto d’interessi” è il Consulente Fiduciario Indipendente. Soltanto questi, infatti, non intrattiene un rapporto lavorativo con un intermediario specifico o con una Banca, prestando la propria attività di consulenza nel totale interesse del cliente.

L’assenza di vincoli, verso una Banca o intermediario, nell’individuazione del progetto finanziario, consente al Consulente Fiduciario di proporre le migliori soluzioni d’investimento rispetto alla situazione patrimoniale, personale e familiare del cliente.

Questo aspetto deve essere ben valutato dal cliente nella scelta del consulente finanziario, cui affidare la gestione patrimoniale, in quanto, non prendendo retrocessioni, il Consulente Fiduciario autonomo farà sempre prevalere l’interesse del cliente, anziché quello specifico di una Banca.

Diversamente, il consulente abilitato all’offerta fuori sede, prestando la propria attività in favore di una Banca o altro intermediario, si troverà sempre in una potenziale situazione di conflitto di interesse, dato che la retribuzione è a provvigioni. Di conseguenza, vendendo ai clienti più prodotti finanziari tra quelli offerti dalla Banca, ove svolge l’attività professionale, riuscirà ad aumentare il proprio guadagno.