Per distinguere le caratteristiche di un pergolato da quelle di una tettoia è dovuta intervenire perfino la Corte di Cassazione, che attraverso la sentenza n. 23183 dello scorso anno ha messo i puntini sulle i specificando che cosa si debba intendere quando si parla di pergolati. In tale definizione rientrano le strutture aperte nella parte superiore o nei lati esterni, prive di fondazioni e costruite con materiali leggeri, di facile rimozione e di dimensioni contenute, il cui scopo è quello di ombreggiare con teli o piante rampicanti che sostengono.
Cosa cambia tra un pergolato e una tettoia?
La Cassazione si è pronunciata non per assecondare i dubbi degli appassionati di bricolage, ma per risolvere un contenzioso a proposito del corretto titolo abilitativo che doveva essere adottato per qualificare un intervento edilizio. Tuttavia, il contenuto della sentenza può essere considerato valido per tutti, anche perché i giudici che si sono esposti hanno esaminato una molteplicità di pronunce da parte della giurisprudenza finalizzate proprio a marcare le differenze tra le tettoie e i pergolati. Ebbene, tali manufatti si distinguono anche per la loro diversità strutturale. Le tettoie, in particolare, possono essere impiegate come ripari, hanno un impatto visivo maggiore rispetto a quello dei pergolati e sono più consistenti; ciò che più conta, però, è che esse aumentano l’abitabilità degli immobili.
Quando è necessaria l’autorizzazione a costruire
A questo punto, è spontaneo domandarsi quali siano le circostanze in cui è necessario richiedere il permesso di costruire. Ebbene, per la Cassazione l’autorizzazione è necessaria quando si deve escludere la natura pertinenziale o precaria degli interventi. In assenza di un orientamento normativo, per la definizione di tettoia e per la definizione di pergolato non si poteva far altro che rifarsi alla giurisprudenza.
I pergolati come manufatti ornamentali
Le sentenze della giurisprudenza amministrativa, e cioè del Tar e del Consiglio di Stato, hanno definito sempre i pergolati – come è stato annotato dalla Cassazione – come manufatti ornamentali privi di fondamenta e, proprio per questo motivo, facilmente amovibili, costruiti con materiali di minimo peso, come per esempio strutture leggere in legno.
Il glossario unico per le opere di edilizia libera
La lacuna dovuta all’assenza di un orientamento normativo è stata riempita dal DM 2 marzo 2018, e cioè dal glossario unico per le opere di edilizia libera, la cui adozione è conseguente all’attuazione del d. lgs. n. 222 del 2016, il decreto sulla Scia. Ebbene, il glossario in questione comprende, tra le opere che devono essere realizzate in regime di edilizia libera, i pergolati non infissi stabilmente al suolo e di dimensioni contenute, da intendersi quali elementi di arredo delle aree pertinenziali degli immobili.
Dove trovare pergolati in legno e in alluminio
Se si è interessati ad acquistare pergolati in alluminio e in legno si può fare riferimento alle proposte di BT Group, che mette a disposizione un vasto assortimento di soluzioni specifiche in grado di integrarsi con il contesto architettonico a cui sono destinate. Così, la funzione tecnica della protezione dal sole si coniuga con la resa estetica, in virtù di strutture che possono essere personalizzate con facilità e che assicurano il massimo della funzionalità e della praticità. Volendo, è possibile usufruire anche di proposte decorative in ferro battuto o in legno: i pergolati si trasformano in nuovi spazi capaci di migliorare l’aspetto del terrazzo o del giardino, vere e proprie stanze all’aria aperta che, nel caso di BT Group, si avvalgono anche degli standard di qualità e di affidabilità assicurati dal Made in Italy.