Il quadro normativo di riferimento per il trasporto dei prodotti alimentari è rappresentato dal D.P.R. del 26 marzo del 1980, che riguarda la disciplina igienica della vendita e della produzione di bevande e alimenti. L’articolo 47, in particolare, si concentra sul mantenimento dell’idoneità dei mezzi di trasporto dal punto di vista igienico e sanitario: i trasportatori sono obbligati a sospendere l’impiego dei veicoli nel caso in cui essi non risultino idonei. D’altro canto l’autorità sanitaria ha il dovere di ritirare in maniera tempestiva l’autorizzazione sanitaria concessa a chi viaggia su veicoli che non sono idonei a trasportare sostanze alimentari, comunicando tale provvedimento al comando di polizia stradale che ha sede nella provincia nella quale l’autorizzazione era stata fornita.

I requisiti dei mezzi di trasporto per la carne

L’articolo 48, invece, si focalizza sui requisiti dei mezzi che sono adibiti al trasporto del pesce e della carne. In particolare per il trasporto delle carni è indispensabile fare riferimento a veicoli a chiusura ermetica che siano dotati di dispositivi di sospensione per il trasporto dei quarti, delle mezzene e delle carcasse realizzati con materiali in grado di resistere alla corrosione e che siano collocati a un’altezza che impedisca alle carni stesse di entrare in contatto con il pavimento, a meno che esse non siano imballate o confezionate. Se un veicolo è adibito al trasporto di carne, non lo si può impiegare per trasportare animali vivi e nessuna altra merce. I visceri e le frattaglie vanno inseriti all’interno di recipienti appositi, mentre le trippe vanno lavate e cotte nel caso in cui siano destinate a un trasporto promiscuo.

I veicoli che trasportano la carne, inoltre, devono essere dotati di pareti lisce, resistenti alla corrosione, facili da lavare e da disinfettare, con gli spigoli e gli angoli arrotondati. Per le carni congelate, la temperatura massima che non deve essere superata è di 10 gradi sotto zero, sia al momento del carico che nel corso del trasporto. Per le carni non congelate, invece, la temperatura non deve essere inferiore a 1 grado sotto zero e superiore a 7 gradi. La distribuzione frazionata deve avvenire con veicoli le cui caratteristiche, sia dal punto di vista costruttivo che dal punto di vista tecnico risultino adatte al trasporto in regime di freddo. Il valore di temperatura massimo è valido per tutti i tipi di carni, da quelle caprine a quelle bovine, da quelle ovine a quelle suine, senza dimenticare quelle bufaline.

I mezzi per il trasporto dei prodotti ittici

Nel caso del trasporto del pesce, è richiesta la chiusura ermetica dei veicoli, così come sono indispensabili i dispositivi che devono garantire la possibilità di raccogliere l’acqua derivante dalla fusione del ghiaccio, al fine di impedire il ristagno sul pavimento. Una volta che lo scarico della merce è stato ultimato, i veicoli devono essere puliti e disinfettati nel più breve tempo possibile.

Per conoscere le caratteristiche di un’azienda del settore seria e affidabile si può navigare sul sito www.pianellitrasporti.com, che permette di scoprire in che modo vengono rispettati gli adempimenti previsti dalla legge.