A partire dal 2 novembre del 2017 per le barriere, per le porte e per i cancelli che sono destinati a essere installati in contesti che sono frequentati da bambini è diventata obbligatoria la marcatura CE: essa riguarda in modo particolare le strutture per cui l’utilizzo previsto principale consista nell’accesso sicuro di persone o di veicoli in aree residenziali, commerciali o industriali. La norma di riferimento è la UNI EN 13241:2016, che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 28 ottobre del 2016. Tale norma non prevede sostanziali novità dal punto di vista del sistema di certificazione, mentre sono stati modificati dei termini in modo tale che la terminologia venisse allineata a quella del regolamento CPR 305 del 2011. Non sono stati previsti particolari stravolgimenti per ciò che concerne l’iter di certificazione dei prodotti.

Che cosa prevede la norma

La normativa cancelli automatici indica il campo di applicazione e, di conseguenza, quali sono i prodotti per i quali è previsto l’obbligo della marcatura. Essa riguarda i prodotti motorizzati o manuali di porte industriali, di barriere, di cancelli, di porte da garage e di porte commerciali che devono essere installate in aree frequentate da veicoli e persone. Sono inclusi gli schermi, le serrande avvolgibili e le inferriate che vengono impiegate per gli immobili che sono destinati alla vendita al dettaglio in cui il passaggio di persone è superiore al passaggio di veicoli. La norma non riguarda, invece, le finestre apribili e le porte pedonali con caratteristiche di tenuta ai fumi e di resistenza al fuoco, e nemmeno le porte scorrevoli automatiche a uso prevalentemente pedonale. In questo secondo caso, infatti, la norma che deve essere presa in considerazione è la UNI EN 16361:2016, che riguarda – appunto – le norme di prodotto e le caratteristiche prestazionali delle porte pedonali motorizzate diverse da quelle a battente in un primo momento progettate per l’installazione motorizzata.

Le sanzioni previste per chi non rispetta l’obbligo

Il Regolamento n. 305 del 2011 del Parlamento Europeo ha reso obbligatoria la marcatura CE dei cancelli a uso pedonale e a uso veicolare in ambiente residenziale, in ambiente commerciale e in ambiente industriale, abrogando al tempo stesso la direttiva 89/106/CEE e indicando le condizioni armonizzate per la vendita dei prodotti da costruzione. Sulla Gazzetta Ufficiale del 10 luglio del 2017 è stato pubblicato il Decreto legislativo n. 106 del 2017 che definisce il regime sanzionatorio che deve essere applicato, in base al quale la violazione dell’obbligo di applicazione della marcatura CE o dell’obbligo di redazione della Dichiarazione di Prestazione comporta per il fabbricante una punizione corrispondente a un’ammenda che può andare da un minimo di 4mila euro a un massimo di 24mila euro.

Che cos’è la marcatura CE?

Quando si parla di marcatura CE ci si riferisce a un contrassegno che è obbligatorio per tutti i manufatti che sono contemplati da una direttiva comunitaria. La Decisione 93/465/CEE del Consiglio dell’Unione Europea ha introdotto la marcatura il 22 luglio del 1993 con l’intenzione di rendere più rapido il processo di costituzione del Mercato Unico Europeo. Uno dei principi alla base della marcatura CE è quello relativo alla rimozione delle barriere previste in precedenza per la libera circolazione dei prodotti nella UE; tali barriere erano dovute alle differenze tra i sistemi di qualificazione dei prodotti previsti dalle varie legislazioni nazionali. Si tratta, quindi, di mettere a punto un processo di standardizzazione tecnica che coinvolge tutti i Paesi.