L’attestato di prestazione energetica, noto anche con l’acronimo Ape, è richiesto per tutti gli immobili nel caso dei passaggi di proprietà con trasferimenti a titolo oneroso, nel caso di nuove costruzioni, nel caso degli annunci immobiliari per l’affitto o la vendita, nel caso delle donazioni con passaggi di proprietà a titolo gratuito, nel caso di locazioni di interi edifici o unità immobiliari o nel caso di ristrutturazioni importanti.

Dopo avere visto tutti i casi in cui si rende necessaria la certificazione APE, è opportuno prendere in esame le situazioni principali, in modo tale da sapere in che modo ci si deve comportare. Nel caso dei passaggi di proprietà, per esempio, i proprietari degli immobili sono tenuti a far redigere la certificazione energetica a proprie spese e a mostrarla agli acquirenti prima che il trasferimento si concretizzi: l’APE deve essere consegnato al passaggio di proprietà al nuovo proprietario. Dopodiché il notaio, nelle vesti di pubblico ufficiale, allega il certificato energetico in originale all’atto di vendita, includendo una clausola specifica attraverso cui chi acquista l’immobile dichiara di avere ricevuto la documentazione necessaria, tutte le informazioni del caso e l’attestato di prestazione energetica dell’edificio.

Che cosa fare in caso di locazione

Diverse sono, invece, le procedure che devono essere seguite nel caso di una locazione. Il proprietario, cioè il locatore, nel momento in cui viene stipulato un contratto di locazione è tenuto ad apporre una clausola specifica sul contratto in cui il locatario dichiara di avere ricevuto le informazioni del caso e il certificato APE; in assenza di tale clausola, il locatore è passibile di sanzione. Per quanto concerne i nuovi contratti di locazione, il proprietario quando effettua la registrazione negli uffici dell’Agenzia delle Entrate è tenuto a mostrare al funzionario dell’ufficio competente l’attestato, che però non deve essere allegato al contratto. Il compito di accertare che l’attestato di prestazione energetica sia stato predisposto è sempre dell’Agenzia delle Entrate, mentre il locatore è tenuto a mostrare all’affittuario l’Ape già nelle fasi iniziali della contrattazione; una copia andrà consegnata quando il contratto sarà registrato.

Anche chi pubblica degli annunci per la vendita o per l’affitto di un immobile è tenuto a segnalare l’indice di prestazione energetica dell’edificio, con la precisazione della classe dell’immobile relativa. Ecco perché, prima della pubblicazione di un’inserzione, in forma cartacea o su Internet, occorre fare richiesta dell’APE. Negli annunci non deve essere riportata unicamente la prestazione energetica globale, ma bisogna segnalare anche la prestazione energetica dell’involucro e la relativa classe energetica.

Oltre ai casi già individuati, l’attestato di prestazione energetica deve essere realizzato anche per gli edifici aperti al pubblico che hanno una superficie di più di 250 metri quadri. Secondo la norma, l’attestato deve essere appeso all’ingresso; lo stesso vale per le scuole. Non è previsto l’obbligo di allegazione per ciò che riguarda gli atti traslativi a titolo gratuito, a differenza degli atti di trasferimento a titolo oneroso, degli atti di compravendita e dei nuovi contratti di locazione per cui è prevista la registrazione, eccezion fatta per quelli che riguardano le unità immobiliari singole.