La periodicità dell’aggiornamento formativo per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è oggetto di interrogativi e dubbi soprattutto perché la legge non prevede alcun obbligo, almeno in modo esplicito, per le aziende in cui sono impiegati meno di 15 lavoratori. I datori di lavoro sono indotti a chiedersi, dunque, se l’aggiornamento della formazione sia indispensabile a norma di legge anche per queste aziende.

La circolare del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro poco tempo fa ha pubblicato una circolare in proposito, sottolineando che l’obbligo di aggiornamento è valido per tutte le aziende, a prescindere dal numero di soggetti occupati. Il riferimento normativo in proposito è rappresentato dal D. Lgs. n. 81 del 2008, e in particolare dal comma 6 dell’articolo 37, in cui si sottolinea che i lavoratori e i loro rappresentanti devono essere formati a cadenze regolari per ciò che riguarda la comparsa di nuovi rischi e l’evoluzione dei rischi già noti. Il fatto è che la normativa non fornisce delle indicazioni a proposito di quanto devono durare i corsi. Aspettando chiarimenti o addirittura decreti attuativi, il suggerimento che proviene dagli addetti ai lavori è quello di frequentare corsi che durino non meno di 4 ore.

L’articolo 37 del Testo Unico sulla Sicurezza e Salute sul Lavoro indica che il datore di lavoro è obbligato ad aggiornare la formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ogni anno, così che le sue competenze in materia di prevenzione dei rischi e di comunicazione degli stessi possano essere mantenute inalterate e aggiornate. Per i rappresentanti di aziende in cui sono impiegati meno di 50 lavoratori il corso di aggiornamento deve durare almeno 4 ore, mentre per i rappresentanti di aziende in cui sono impiegati più di 50 lavoratori esso deve durare il doppio. Come detto, la frequenza dei corsi di aggiornamento deve essere annuale; la contrattazione collettiva nazionale può prevedere corsi erogati in e-learning.

Le modalità dell’aggiornamento

L’aggiornamento si basa su un programma che deve riguardare argomenti nuovi: in particolare, le ultime novità per ciò che concerne gli adempimenti giuridici, l’analisi delle sentenze più recenti della Corte di Cassazione, le statistiche Inail aggiornate su malattie professionali e infortuni. Ovviamente, non mancano i focus sui dispositivi di protezione individuale, sui rischi di natura trasversale e sulla valutazione dello stress lavoro correlato. Le modalità e i contenuti dei corsi di aggiornamento, comunque, vengono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale. La funzione che il comma 12 dell’articolo 37 attribuisce agli organismi paritetici non ha a che fare con l’identificazione di situazioni per le quali è previsto l’obbligo di aggiornare periodicamente la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ma con la collaborazione con il datore di lavoro per la formazione stessa. Riassumendo, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza devono sottoporsi a corsi di aggiornamento annuali che durano 4 o 8 ore a seconda del numero di dipendenti dell’azienda e del settore di riferimento (quello chimico e quello biologico, per esempio, presentano dei rischi specifici).

In tutta Italia è possibile trovare corsi di aggiornamento per RLS tenuti da professionisti del settore che permettono ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di apprendere le competenze necessarie per svolgere le proprie mansioni nel migliore dei modi.